(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 125 del 16 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione di articolo 1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".