(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 125 del 16 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Integrazione di articolo
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990,
n. 22, e' aggiunto il seguente comma:
   "5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi,  i  contributi
regionali  conferiti  ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a
titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".